NUOVE ORDINANZE SINDACALI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

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17/03/2020

Le disposizioni valgono su tutto il territorio di San Michele Salentino

DATA L'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO, IL SINDACO GIOVANNI ALLEGRINI, CON LE ORDINANZE NN.33 E 34 DI OGGI 17 MARZO 2020, DISPONE IN MANIERA PERENTORIA QUANTO SEGUE:

ORDINANZA N.33/2020


- è prescritto, ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari, Farmacie e Parafarmacie ubicati sul territorio del Comune di San Michele Salentino, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;


- è prescritto, ai titolari di punti vendita di generi alimentari, Farmacie e Parafarmacie ubicati sul territorio del Comune di San Michele Salentino di indossare i dispositivi di protezioni, ovvero guanti e mascherina durante la somministrazione dei prodotti alla clientela;


- è prescritto alle Direzioni degli istituti bancari e alla sede postale ubicati sul territorio del Comune di San Michele Salentino, che hanno in uso postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro delle postazioni bancomat in ogni loro componente.


Le presenti misure devono essere garantire sino al 25 marzo p.v. e, automaticamente, sino al più lungo termine eventualmente stabilito dal Governo per le misure emergenziali.

ORDINANZA N.34/2020

Per i motivi descritti in narrativa, fino al 25 marzo 2020 e salvo ulteriore, futura proroga, su tutto il territorio comunale, ORDINA:


1) di chiudere all’accesso pubblico le aree di proprietà comunale ( Villa Comunale e Cimitero Comunale); 


2) di vietare di sedersi sulle panchine pubbliche;


3) di vietare lo spostamento dal centro urbano alle campagne se non per le ragioni gravi di cui sopra e per sfamare gli animali di proprietà presenti in campagna e che, pertanto, è vietato lo spostamento in auto o altro mezzo di locomozione o anche il semplice spostamento pedonale dal centro abitato alle campagne);


4) di vietare la circolazione dei pedoni se non per gravi ed indifferibili ragioni o situazioni di necessità;


5) di intensificare i controlli da parte della locale Polizia Municipale circa il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e di limitata circolazione ai soli casi urgenti ed indifferibili sopra ricordati;


6) di intensificare i controlli da parte della locale Polizia Municipale circa il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e di limitata circolazione:  a) all’entrata ed uscita dai locali di rifornimento di generi alimentari, b) all’entrata ed uscita dalle farmacie;


7) la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
- al Prefetto;
- al Segretario Comunale;
- al Comando della Polizia Locale;
- alla locale stazione dei Carabinieri.


8) venga affisso, al fine della massima pubblicità, innanzi alle attività commerciali per cui è consentita l’apertura.

La violazione di quanto sopra è punita dalla legge con l’applicazione dell’art. 650 c.p. (salvo che non comporti un reato più grave) e gli autori verranno denunciati alla Autorità Giudiziaria.