COVID-19 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 20 MARZO 2020
21/03/2020
Le disposizioni producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che vieta:
- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
L'ordinanza inoltre impone: la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Le disposizioni producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.