COVID-19/ LE DISPOSIZIONI DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020
13/04/2020
Esse valgono fino al 3 maggio 2020
Il Dpcm del 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare: riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.
Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.
SONO CONSENTITE PERO' quelle già consentite dall'allegato 1 del Dpcm dell'11 marzo 2020, alle quali aggiungono:
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commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
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commercio al dettaglio di libri
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commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
RESTANO INOLTRE CONSENTITE:
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l'attività di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie;
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quella degli esercizi di somministrazione lungo le autostrade (con obbligo di consumazione fuori dall'esercizio), e in ospedali ed aeroporti
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mense e catering continuativo su base contrattuale
tra i servizi per la persona:
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lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
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attività delle lavanderie industriali
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altre lavanderie, tintorie
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servizi di pompe funebri e attività connesse
Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all'interno dei locali).
Sono sospese le attività industriali e commerciali (che possono tuttavia proseguire in modalità a distanza o lavoro agile), eccetto quelle previste dall'allegato 1 del Dpcm dell 22 marzo, alle quali aggiungono:
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silvicoltura e utilizzo aree forestali.
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Fabbricazione di vetro cavo, di radiatori, di utensileria manuale, di imballaggi leggeri in metallo, di componenti elettronichi e schede elettroniche, di computer e unità periferiche, di batterie e pile e accumulatori elettrici, di macchine per la dosatura confezione e imballaggio
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commercio all'ingrosso di carta cartone articoli di cartoleria, di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura,
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attività delle agenzie interinali, funzionali alle attività consentite dal decreto
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organizzazioni e organismi extraterritoriali
e toglie:
fabbricazione di articoli in gomma.
Restano anche consentite:
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le attività strumentali alle filiere produttive delle attività non sospese, dopo comunicazione al Prefetto che ha comunque facoltà di sospenderle.
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i servizi di pubblica utilità e servizi essenziali elencate nella legge 146/1990 che restano consentiti (a parte Musei e altri istituti e luoghi di cultura)
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la produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari
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le attività “comunque funzionali” a fronteggiare l’emergenza
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gli impianti a ciclo produttivo continuo, salvo sospensione da parte del Prefetto
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l’aerospazio e la difesa, ed altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale
Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto
Alle Regioni è demandata la programmazione del trasporto pubblico locale, con facoltà per il Presidente del Consiglio di ridurre o sospendere questo e le altre forme di trasporto.
E' ribadita la possibilità di attuare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro privato subordinato, fermo restando quanto previsto dal Dpcm 18/2020 – articolo 87 per i rapporti di lavoro pubblico. Per le attività professionali è ribadita la raccomandazione all'utilizzo di lavoro agile, ferie e permessi, protocolli anti-contagio, dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro.
E' raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo già contenuto nel Decreto 8 marzo 2020, eccezion fatta per l'indicazione sull'utilizzo delle mascherine.
Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall'estero sul territorio italiano; l'esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.