COVID-19/ LE DISPOSIZIONI DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020

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13/04/2020

Esse valgono fino al 3 maggio 2020

Il  Dpcm del 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

In particolare: riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.

Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.

SONO CONSENTITE PERO' quelle già consentite dall'allegato 1 del Dpcm dell'11 marzo 2020, alle quali aggiungono: 

  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

  • commercio al dettaglio di libri

  • commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

RESTANO INOLTRE CONSENTITE:

  • l'attività di edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie;

  • quella degli esercizi di somministrazione lungo le autostrade (con obbligo di consumazione fuori dall'esercizio), e in ospedali ed aeroporti

  • mense e catering continuativo su base contrattuale

 

tra i servizi per la persona:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

  • attività delle lavanderie industriali

  • altre lavanderie, tintorie

  • servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all'interno dei locali).

Sono sospese le attività industriali e commerciali (che possono tuttavia proseguire in modalità a distanza o lavoro agile), eccetto quelle previste dall'allegato 1 del Dpcm dell 22 marzo, alle quali aggiungono:

  • silvicoltura e utilizzo aree forestali.

  • Fabbricazione di vetro cavo, di radiatori, di utensileria manuale, di imballaggi leggeri in metallo, di componenti elettronichi e schede elettroniche, di computer e unità periferiche, di batterie e pile e accumulatori elettrici, di macchine per la dosatura confezione e imballaggio

  • commercio all'ingrosso di carta cartone articoli di cartoleria, di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura,

  • attività delle agenzie interinali, funzionali alle attività consentite dal decreto

  • organizzazioni e organismi extraterritoriali

e toglie:

fabbricazione di articoli in gomma.

Restano anche consentite:

  • le attività strumentali alle filiere produttive delle attività non sospese, dopo comunicazione al Prefetto che ha comunque facoltà di sospenderle.

  • i servizi di pubblica utilità e servizi essenziali elencate nella legge 146/1990 che restano consentiti (a parte Musei e altri istituti e luoghi di cultura)

  • la produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari

  • le attività “comunque funzionali” a fronteggiare l’emergenza

  • gli impianti a ciclo produttivo continuo, salvo sospensione da parte del Prefetto

  • l’aerospazio e la difesa, ed altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale

 

Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto

Alle Regioni è demandata la programmazione del trasporto pubblico locale, con facoltà per il Presidente del Consiglio di ridurre o sospendere questo e le altre forme di trasporto.

E' ribadita la possibilità di attuare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro privato subordinato, fermo restando quanto previsto dal Dpcm 18/2020 – articolo 87 per i rapporti di lavoro pubblico. Per le attività professionali è ribadita la raccomandazione all'utilizzo di lavoro agile, ferie e permessi, protocolli anti-contagio, dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro.

E' raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo già contenuto nel Decreto 8 marzo 2020, eccezion fatta per l'indicazione sull'utilizzo delle mascherine.

Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall'estero sul territorio italiano; l'esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.