PUGLIA IN ZONA GIALLA DALL'11 AL 15 GENNAIO 2O21: TUTTE LE REGOLE

...

11/01/2021

 

Gli spostamenti

Quali sono dunque le regole in vigore per le zone gialle? Nella zona gialla, non è necessario motivare i propri spostamenti dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 (orario in cui vige il coprifuoco) si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti (lavoro, salute, comprovata necessità) anche mediante autodichiarazione. In ogni caso, per effetto della zona gialla 'rafforzata', fino al 15 gennaio (su tutto il territorio nazionale) sono comunque vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione. Dall’11 al 15 gennaio tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. 

Bar, ristoranti, pasticcerie 

In zona gialla, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

I negozi

I negozi sono aperti e non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.


Attività sportiva e motoria

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Le scuole

In Puglia, fino al 15 gennaio la Regione ha disposto la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia, per le scuole elementari e medie, viene lasciata alle famiglie che ne hanno necessità la possibilità di chiedere la frequenza in presenza, che deve essere esplicitamente richiesta all'istituto scolastico. La scuola dell'infanzia (non obbligatoria) funziona solo in presenza.