EMERGENZA COVID-19: CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM DEL 14 GENNAIO 2021
15/01/2021
Il nuovo decreto legge proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le restrizioni anti contagio da Covid 19 che saranno in vigore da domani 16 gennaio fino al 5 marzo. Il decreto della presidenza del consiglio ( IN ALLEGATO) cambia le regole e le restrizioni agli spostamenti tra regioni.
Le principali misure
- da lunedì 18 gennaio 2021 le lezioni per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado avranno un tetto fino al 75%. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- aprono al pubblico i musei "dal lunedì al venerdì" nelle zone gialle, con esclusione dei giorni festivi;
- chiusura degli impianti sciistici fino al 15 febbraio, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- Gli spostamenti rimangono vietati fino al 15 febbraio, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Per i bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
- Per quanto riguarda i bus, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.