GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE: TUTTE LE REGOLE
14/10/2021
Il green pass nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal covid. La certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità. La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o a un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal covid nei sei mesi precedenti.
Quanto dura e come si scarica
Per la prima dose dei vaccini anti covid che ne richiedono due, il pass ha validità a partire dal 15° giorno dalla somministrazione fino alla dose successiva. A vaccinazione completata (quindi anche per i monodose), la certificazione ha validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione. Con tampone negativo, il nuovo decreto estende a 72 ore la validità del tampone molecolare, mentre resta a 48 ore quella del test antigenico. Nei casi di guarigione da covid, ha validità per 180 giorni (6 mesi).
Come si fa ad avere il green pass?
Si può scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della certificazione viene comunicata tramite email o sms (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. Si può ottenere il pass attraverso Immuni, dotata di una funzione che consente di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Con App IO, attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che abbiano effettuato l'accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria certificazione direttamente dal messaggio.
Attivo anche il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it) da dove è possibile utilizzare l'identità digitale (SPID/CIE) per acquisire il pass. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al Sistema sanitario nazionale) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Altra opzione è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale. In caso di difficoltà ad accedere alla certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al Sistema tessera sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La certificazione verde Covid-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.
E quando serve?
Il green pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni. A partire da venerdì 15 ottobre, anche tutti i lavoratori del settore pubblico e privato dovranno possedere la certificazione verde Covid-19.
Le esenzioni
Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Il green pass a scuola e all'università
L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università è in vigore fino al 31 dicembre 2021. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possederlo. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere negli istituti, compresi i genitori. La verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico deve essere svolta prima dell'accesso nella sede e non devono essere ripetute nel corso della giornata. Se la certificazione risulta valida al momento dell'ingresso, il dipendente potrà svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa. Dunque anche se il green pass dovesse scadere durante le lezioni, il professore non dovrà essere allontanato. Per quanto riguarda invece i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), gli studenti sono equiparati ai lavoratori, quindi per svolgere queste attività saranno tenuti ad avere la certificazione verde dal 15 ottobre. Una delle Faq del ministero dell'Istruzione riguarda le gite e le uscite didattiche. Il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti. Quindi le scuole non potranno controllare preventivamente le certificazioni verdi degli studenti. Saranno i titolari dei servizi e delle attività a dover verificare i green pass.
Le regole sul green pass al lavoro
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, quando è prevista la scadenza dello stato d'emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori: i privati; il personale delle amministrazioni pubbliche; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda i lavoratori privati, sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i certificati verdi per accedere ai luoghi di lavoro. Per gli artigiani (idraulico, elettricista etc), i padroni di casa non hanno l'obbligo del controllo perché non sono datori di lavoro, ma e è loro facoltà chiedere l'esibizione del lasciapassare. Per colf e badanti, i datori di lavoro hanno invece l'obbligo di verificarlo. Parrucchieri ed estetisti e gli altri operatori dei servizi alla persona non dovranno controllare il green pass dei propri clienti. Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.
I controlli e le multe
Al datore di lavoro spetta organizzarsi per i controlli, entro venerdì 15 ottobre, pena una multa tra i 400 e i 1.000 euro. Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, anche a campione ma almeno per il 20% dei dipendenti, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del pass. Le sanzioni per chi va al lavoro senza pass vanno da 600 a 1.500 euro, più quelle "disciplinari" dei "contratti collettivi di settore". Si perde ogni altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità.
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_12_ottobre.pdf